Lo Statuto del Gruppo Romano Giornalisti Sportivi – USSI
Articolo 1
Il Gruppo Romano Giornalisti Sportivi è il Gruppo di specializzazione sportiva costituito nel territorio giurisdizionale della Associazione Regionale della Stampa e formato da giornalisti professionali e collaboratori iscritti all’Associazione Stampa Romana. La denominazione abbreviata del Gruppo è quella di Ussiroma.
Articolo 2
La sede del Gruppo Romano Giornalisti Sportivi è a Roma.
Articolo 3
Il Gruppo Romano Giornalisti Sportivi è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di sesso o di razza ed ha per scopo di riunire i giornalisti che diano una prevalente prestazione professionale nello specifico settore sportivo promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la solidarietà dei suoi aderenti in sede professionale e sindacale.
Esso opera per il massimo riconoscimento della propria specializzazione, per la massima crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela dei giornalisti sportivi, promuovendo a tal fine l’aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti ed il loro arricchimento culturale. Il Gruppo Romano Giornalisti Sportivi è inoltre impegnato a sostenere attivamente le iniziative della FNSI, delle Associazioni Regionali della Stampa, di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso a difesa dei principi del patto federativo ed a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto nazionale relativo al lavoro giornalistico.
Il Gruppo Romano Giornalisti Sportivi si prefigge infine l’obiettivo di promuovere e sostenere ogni iniziativa che si ritenga indispensabile per portare avanti un processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti con riferimento ad una moderna concezione dello stesso, quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.
Articolo 4
Possono essere iscritti al Gruppo Romano Giornalisti Sportivi esclusivamente i giornalisti professionali e collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della FNSI attraverso la Associazione Stampa Romana che esercitano prevalentemente e continuativamente l’attività di giornalista sportivo nel territorio della Associazione Stampa Romana. I giornalisti sportivi stranieri, che vivono anche temporaneamente in Italia per motivi di lavoro, possono iscriversi al Gruppo Romano Giornalisti Sportivi.
E’ fatto divieto di far parte dell’U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della Fnsi e dell’Ordine dei Giornalisti. E’ inoltre sancito il divieto di far parte dell’U.S.S.I. per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
Articolo 5
Sono organi del Gruppo Romano Giornalisti Sportivi:• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Consiglio di Presidenza;
Articolo 6
L’Assemblea è l’organo deliberante delle direttive generali del Gruppo. Vi partecipano i soci del Gruppo che possono essere portatori per delega di un solo voto di altro socio appartenente alla stessa categoria professionale.
La delega non è ammessa per l’esercizio del diritto di voto in occasione delle votazioni per le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o, in difetto e tutte le volte che verrà ritenuto opportuno, da cinque membri del Consiglio Direttivo o da almeno trenta soci.
L’Assemblea è convocata con il preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta od avviso in almeno un quotidiano e nel sito internet del Gruppo . In caso di particolare urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto sino a sette giorni.
L’ordine del giorno dell’Assemblea sarà redatto dal Consiglio Direttivo che dovrà inserirvi anche tutto quanto richiesto da almeno cinque membri dello stesso Consiglio o da almeno trenta soci. L’Assemblea è regolarmente insediata in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con almeno dieci soci. In ambedue i casi l’Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei votanti. Per le modifiche statutarie e per ogni altra decisione di carattere straordinario sarà necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria alla quale dovranno partecipare in prima convocazione almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione almeno la metà dei soci. In ambedue i casi la Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei votanti. Sia per la Assemblea straordinaria che per quella ordinaria è l’Assemblea stessa che nomina il Presidente chiamato a dirigere i lavori.
Articolo 7
Il Presidente è eletto con autonoma votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea. Le candidature alla Presidenza devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 20 del giorno precedente l’inizio dell’Assemblea elettiva.
Per il Presidente votano congiuntamente sia i giornalisti professionali che collaboratori.
Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si procederà alla votazione anche in caso di unica candidatura.
Il Presidente rappresenta legalmente il Gruppo nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’USSI, compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentabilità della FNSI.
E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che convoca almeno sei volte all’anno con un preavviso di almeno cinque giorni e quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono libere purchè si raggiunga la certezza della convocazione stessa. Ove non provveda a detta convocazione il Presidente vi sarà tenuto uno dei Vice Presidenti, o, ancora, in difetto, tre membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, o chi per lui, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto a inserire nello stesso argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente giornalista professionale.
Il Presidente rimane in carica per un quadriennio.
Articolo 8
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:
a)provvede alla gestione amministrativa dell’U.S.S.I. in adesione alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo
b)partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto, curando la tenuta dei relativi verbali
c)cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Il Vice Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:
a)collabora con il Segretario Generale per l’espletamento delle attività affidate a quest’ultimo
b)partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci. Esso è formato da nove giornalisti professionali e da cinque giornalisti collaboratori, rispettivamente eletti dalle categoria di appartenenza. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo i soci che rivestano cariche in altro gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI. Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni elettore può esprimere – a scrutinio segreto – un numero di preferenze non superiore ai tre quarti dei posti cui provvedere (6 professionali, 3 collaboratori), esclusivamente nella categoria di appartenenza. Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’Albo e, infine, quello più anziano per età.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo di quattro anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto, con esclusivo parere consultivo, il rappresentante della FNSI designato dalla Associazione Stampa Romana, il Presidente e i Consiglieri Nazionali iscritti nel Gruppo. Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato a realizzare le direttive della Assemblea per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali del Gruppo, presenta alla Assemblea la relazione sull’andamento della gestione, nomina tra i propri componenti due Vice Presidenti, il Segretario generale e il vice-segretario del Gruppo. Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza di almeno sei dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci diventa determinante. Non è consentita la delega del voto.
Nella sua prima riunione- convocata dal Presidente neo-eletto – il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza, due Vice Presidenti, uno scelto tra i professionisti ed uno tra i pubblicisti, un segretario generale ed un vice segretario.
Il Presidente potrà ammettere ai lavori del Consiglio – per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti e, comunque, limitatamente al periodo di tempo dedicato alla trattazione di detti argomenti – soggetti estranei al Consiglio.
Il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione di eventuale membro dimissionario, decaduto o deceduto con altro giornalista individuato nella medesima categoria professionale in base all’ordine dei non eletti ed in assenza di soci non eletti per cooptazione. Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili. Qualora venisse a mancare il Segretario subentrerà nella funzione, fino alla sua sostituzione, il vice segretario. In caso di assenza non giustificata di uno dei membri del Consiglio Direttivo per quattro riunioni consecutive, l’Organo potrà procedere a dichiarare la decadenza dalla carica del consigliere assente ed alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti, a patto che questi risultino aver ottenuto almeno la metà dei voti ricevuti dall’ultimo degli eletti. In caso contrario l’Organo coopterà un socio del Gruppo ritenuto in possesso dei requisiti per fornire un utile contributo al funzionamento del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il segretario generale ed il vice segretario costituiscono il Consiglio di Presidenza. Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini di immediata esecuzione e realizzazione, proprie funzioni per la attuazione di deliberazioni consiliari.
In situazioni di urgenza, il Consiglio di Presidenza esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo riferendone a quest’ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.
Articolo 12
Possono concorrere alle cariche elettive del Gruppo Romano Giornalisti Sportivi tutti i soci che provino di:
- essere iscritti all’Unione Stampa Sportiva Italiana
- non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; – non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. La inesistenza ab origine di uno dei requisiti di eleggibilità, accertata o avveratasi successivamente all’elezione, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Articolo 13
La Commissione Verifica Poteri, nominata in occasione delle Assemblee Elettive dal Consiglio Direttivo, è composta di tre membri, che non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nel Gruppo. Ad essa è affidata la gestione della Assemblea Elettiva e la ricezione delle candidature per la carica di Presidente.
Articolo 14
Per qualsiasi controversia gli iscritti al Gruppo Romano Giornalisti Sportivi possono rivolgersi in primo grado al Collegio dei Probiviri della Associazione Stampa Romana ed in appello al Collegio Nazionale della FNSI.
Articolo 15
Tutte le cariche sono rinnovabili, fatte salve le limitazioni previste dal presente Statuto, hanno durata quadriennale, in adesione al quadriennio olimpico, non danno diritto a compenso di sorta ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la esecuzione di uno specifico mandato affidato dalla Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio di Presidenza. Qualora un Consigliere collaboratore nel corso del suo mandato sostenga con esito positivo l’esame professionale verrà sostituito dal primo dei non eletti dei collaboratori e sarà cooptato tra i consiglieri professionali senza diritto di voto. In caso di dimissioni, impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo convoca entro tre mesi una Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente; quest’ultimo rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato già in essere. Nel periodo di vacatio, in attesa dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, il Gruppo sarà presieduto dal Vice presidente professionale. Nel caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei Consiglieri eletti si avrà la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e del Presidente cui spetterà l’Ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell’Assemblea straordinaria. In ogni caso la decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente non si estendono al Collegio dei revisori.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo determina ogni anno la quota associativa a carico di ciascun iscritto.
Articolo 17
L’iscritto decade dalla qualità di socio per una delle seguenti ragioni:
a) dimissioni;
b) abbandono della specifica attività di giornalista sportivo da almeno due anni;
c) carenza dei requisiti previsti dal suesteso art. 4;
d) morosità.
In ogni caso dovrà essere il Consiglio Direttivo a deliberare la decadenza del socio.
I soci che abbiano abbandonato la specifica attività di giornalisti da almeno due anni ma siano stati iscritti all’USSI da almeno 15 anni potranno permanere nel Gruppo quali soci ordinari, con pari diritti a quelli di tutti gli altri soci.
Per la morosità potranno essere dichiarati decaduti i soci morosi da tre anni.
La morosità dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo con apposita istruttoria e deliberata espressamente dallo stesso Consiglio.
Articolo 18
Il Gruppo Romano Giornalisti Sportivi potrà sciogliersi con deliberazione assembleare assunta dai due terzi più uno dei soci iscritti.
Eventuali rimanenze di cassa o beni che residuino in capo al Gruppo dopo lo scioglimento e dopo l’ assolvimento di oneri pendenti è devoluto, per deliberazione della stessa Assemblea che ha deciso lo scioglimento, ad istituti previdenziali o assistenziali in favore della categoria.
Articolo 19
Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti e quelle statutarie della FNSI e dell’USSI.